1. La percentuale di cui al all’articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:
a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.
Relazione Illustrativa Art. 60
L’articolo, in attuazione dell’art. 5 comma 1, lett. b) legge delega n. 155/2017, introduce una nuova forma di accordi di ristrutturazione, definiti agevolati, perché possono essere stipulati con creditori che rappresentino almeno il trenta per cento dei crediti, a condizione che il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei e non richieda e rinunci a chiedere misure protettive temporanee.
Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza