1. Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non può essere utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d’ufficio, dispone la conversione della procedura in fallimento.
2. Prima di presentare la richiesta di conversione, il commissario straordinario ne riferisce al Ministro dell’industria.