Art. 77 – Riapertura della procedura

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274
Decreto Legislativo08/07/1999 n. 270Fonte: GU n.185 del 9-8-1999

1. Nel caso previsto dall’articolo 74, comma 2, lettera b), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza dell’imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, può ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel patrimonio dell’imprenditore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l’imprenditore offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.

2. Il tribunale, sentito l’imprenditore, se accoglie l’istanza, pronuncia sentenza in camera di consiglio non soggetta ad appello, con la quale:

a) richiama in ufficio il giudice delegato, o lo nomina di nuovo;

b) nomina il curatore;

c) impartisce l’ordine previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera c);

d) stabilisce i termini previsti dall’articolo 8, comma 1, lettere d) ed e), abbreviandoli di non oltre la metà.

3. La sentenza è comunicata e affissa a norma dell’articolo 8, comma 3.

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