Art. 8 – Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274
Decreto Legislativo08/07/1999 n. 270Fonte: GU n.185 del 9-8-1999

1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale:

a) nomina il giudice delegato per la procedura;

b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformità dell’indicazione del Ministro dell’industria, ovvero autonomamente, se l’indicazione non è pervenuta nel termine stabilito a norma dell’articolo 7, comma 3;

c) ordina all’imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si è provveduto a norma dell’articolo 5, comma 2;

d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell’imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell’ammissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;

e) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera d), si procederà all’esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;

f) stabilisce se la gestione dell’impresa, fino a quando non si provveda a norma dell’articolo 30, è lasciata all’imprenditore insolvente o è affidata al commissario giudiziale.

2. La nomina di tre commissari giudiziali è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura.

3. La sentenza è comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall’articolo 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall’articolo 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa è altresì comunicata entro tre giorni al Ministro dell’industria.

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