Art. 88 – Definizioni

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274
Decreto Legislativo08/07/1999 n. 270Fonte: GU n.185 del 9-8-1999

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono:

a) per “impresa dichiarata insolvente”, l’impresa dichiarata insolvente a norma dell’articolo 3, anche se successivamente ammessa alla procedura di all’amministrazione straordinaria o dichiarata fallita, nonché l’impresa che, nel caso previsto dall’articolo 35, avrebbe dovuto essere dichiarata insolvente a norma del medesimo articolo 3;

b) per “imprese del gruppo”, le imprese, anche non insolventi, che si trovano nei rapporti indicati dall’articolo 80, comma 1, lettera b), con l’impresa dichiarata insolvente;

c) per “società del gruppo”, le imprese del gruppo costituite in forma societaria.

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