Art. 95 – Applicabilità delle disposizioni penali della legge fallimentare

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274
Decreto Legislativo08/07/1999 n. 270Fonte: GU n.185 del 9-8-1999

1. La dichiarazione dello stato di insolvenza a norma degli articoli 3 e 82 è equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI della legge fallimentare.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 220 della legge fallimentare, l’obbligo previsto dall’articolo 16, secondo comma, numero 3), della medesima legge si intende sostituito dall’obbligo previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.

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