Sulla necessaria indicazione della tipologia di prededuzione invocata in sede di insinuazione allo stato passivo.

Giurisprudenza | Categorie: Fallimento, Verifica del passivo | Tribunale di Milano, 27/06/2019 n. 6306

Massima

Nell’attuale quadro normativo, ormai caratterizzato da una pluralità di prededuzioni, la mancata indicazione della tipologia di prededuzione invocata (specialmente se riferita ad un credito maturato antecedentemente all’apertura della procedura concorsuale) determina l’impossibilità di accogliere la richiesta genericamente formulata e la conseguente necessità di ammettere il credito in via chirografaria.

(massima a cura della Redazione Crisi&insolvenza)

In sintesi

La norma fallimentare attribuisce al creditore l’onere di indicare in maniera circostanziata nella domanda di insinuazione al passivo eventuali titoli di prelazione, così porre i creditori concorrenti nella condizione di poter valutare attentamente, in sede di verificazione dello stato passivo, le ragioni creditorie di prelazione fatte valere in tale sede ed, eventualmente, di proporre impugnazione avverso le stesse (in tal senso Cass. n. 15 luglio 2011, n. 15702).
Il mancato assolvimento di tale onere, determina l’impossibilità di accertare la natura privilegiata della domanda di insinuazione.
Tali principi devono ritenersi applicabili anche con riferimento alla tipologia di prededuzione invocata all’atto della domanda di insinuazione al passivo (ovvero in sede di opposizione allo stato passivo), con la conseguenza che la mancata indicazione del titolo di prelazione (e quindi anche del titolo fondante la prededuzione), come imposto dall’art. 93 L.F., determina la necessità di degradare in via chirografaria la pretesa insinuata allo stato passivo.

 

Scarica il testo integrale del provvedimento : Tribunale di Milano, 27/06/2019, n.6306

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