Versione Attuale | Versione Precedente |
Art. 145 - Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale 1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori. | Art. 45 - Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento 1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori. Vedi dettagli su questo Articolo |