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Art. 202 - Effetti della domanda 1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235. Vedi dettagli su questo Articolo | Art. 94 - Effetti della domanda 1. La domanda di cui all’articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento. Vedi dettagli su questo Articolo |