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Art. 337 - Coadiutori del curatore 1. Le disposizioni degli articoli 333, 334 e 335, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione della liquidazione giudiziale. Vedi dettagli su questo Articolo | Art. 231 - Coadiutori del curatore 1. Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento. Vedi dettagli su questo Articolo |