Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza | Regolamento Europeo | 20/05/2015 | n. 848 | Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015 |
Qualora siano state sollevate contestazioni in merito alla persona proposta quale coordinatore da parte di un amministratore delle procedure di insolvenza che non contesta anche l’inclusione nella procedura di coordinamento di gruppo della società in relazione alla quale è stato nominato, il giudice può astenersi dal nominare tale persona e invitare l’amministratore delle procedure di insolvenza che ha sollevato contestazioni a presentare una nuova richiesta a norma dell’articolo 61, paragrafo 3.