Art. 23 – Liquidazione del compenso

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il compenso dell’OCRI, se non concordato con l’imprenditore, è liquidato ai sensi dell’articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell’attività svolta per l’audizione del debitore e per l’eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell’impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.

Relazione Illustrativa Art. 23
L’art. 23 disciplina il diritto al compenso dell’OCRI prevedendo, in difetto di accordo con il debitore, la sua liquidazione ad opera del presidente della sezione specializzata in materia di crisi di impresa del tribunale competente in base alla sede legale dell’impresa interessata, dovendo questi tenere conto separatamente, come specifica la norma, dell’attività svolta per l’audizione del debitore e di quella eventualmente svolta nella procedura di composizione assistita della crisi, valutando specificamente l’impegno in concreto richiesto e gli esiti del procedimento. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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