1. Ai fini dell’applicazione delle misure premiali di cui all’articolo 25, l’iniziativa del debitore volta a prevenire l’aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l’istanza di cui all’articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:
a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 3.
2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all’articolo 17 attesta l’esistenza dei requisiti di tempestività previsti dal presente articolo.
Relazione Illustrativa Art. 24
Al fine di assicurare la rilevazione tempestiva delle situazioni di crisi d’impresa il legislatore ha previsto l’integrazione del sistema delle misure d’allerta, incentrate sulle segnalazioni degli organi di controllo interno e dei creditori pubblici qualificati, con un sistema di misure premiali a favore degli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all’organismo di cui all’articolo 19, o direttamente domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
L’articolo 24 definisce il presupposto della tempestività dell’iniziativa individuando a contrario i casi in cui l’iniziativa deve ritenersi tardiva.
In questa prospettiva sono stati selezionati come indicatori di crisi più significativi i ritardi nei pagamenti di salari e stipendi e dei debiti verso fornitori nonché il superamento degli indici di bilancio elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ai sensi dell’articolo 13, comma 2. Per le due tipologie di crediti sono stabiliti diversi parametri quantitativi e temporali per determinare la decorrenza del termine di sei mesi oltre il quale l’iniziativa dell’imprenditore non è più tempestiva ai fini dell’accesso alle misure premiali:
per salari e stipendi, un ammontare di debiti scaduti superiore alla metà del complessivo monte salari mensile e il protrarsi dell’inadempimento per sessanta giorni;
per i debiti verso fornitori un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti e il protrarsi dell’inadempimento per centoventi giorni.
Con riferimento al superamento degli indici di bilancio, il termine dei sei mesi decorre dall’ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi.
Per agevolare l’accertamento della sussistenza del presupposto della tempestività e consentire al debitore di avvalersene nell’ambito di eventuali procedimenti penali, è previsto che la tempestività possa essere certificata e dal presidente del collegio di cui all’articolo 17.
Va richiamata l’importante disposizione contenuta nell’art. 354 che prevede un meccanismo di adeguamento dei presupposti della tempestività dell’iniziativa ai fini delle misure premiali di natura fiscale, dapprima entro due anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente almeno ogni tre anni. Tale adeguamento avviene anche sulla base dei dati elaborati dall’Osservatorio permanente istituito con il compito, tra l’altro, di monitorare l’andamento delle misure di allerta e di proporre le eventuali modifiche normative necessarie a migliorarne l’efficienza.
Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza