Art. 112 – Giudizio di omologazione

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

Relazione Illustrativa Art. 112
L’articolo 112 disciplina solo alcuni aspetti particolari del giudizio di omologazione, dovendosi, per il resto, fare riferimento alle norme sul procedimento unitario. In particolare, la norma attribuisce al tribunale, come già avveniva nella disciplina previgente, il potere di omologare il concordato nonostante il dissenso di una parte dei creditori se essi possono ottenere dall’esecuzione del concordato un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbero se si accedesse all’alternativa procedura di liquidazione giudiziale (c.d. cram down). Il tribunale procede alla comparazione se vi è contestazione in ordine alla convenienza della proposta da parte di un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente oppure se la contestazione proviene da creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dell’ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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