Art. 111 – Mancata approvazione del concordato

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell’articolo 49, comma 1.

Relazione Illustrativa Art. 111
L’art. 111 disciplina gli adempimenti in esito all’accertamento della mancata approvazione del concordato. Il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 2) e cioè, in presenza della relativa istanza e verificata la ricorrenza dei relativi presupposti, apre con sentenza la liquidazione giudiziale. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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