Art. 122 – Poteri del tribunale concorsuale

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell’intera procedura e:

a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;

b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;

c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.

Relazione Illustrativa Art. 122
Il tribunale concorsuale è l’organo apicale della procedura ed opera in composizione collegiale. Ha competenza diffusa su tutta la procedura in quanto: - provvede alla nomina e alla revoca degli organi della procedura, salvo che non sia prevista specificatamente la competenza del giudice delegato; - ha il compito di vigilanza sulla procedura, che si estrinseca anche nella facoltà di sentire in qualunque momento in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore, al fine di ottenere informazioni e chiarimenti; - decide sulle controversie relative alla procedura laddove non sia prevista la competenza del giudice delegato. L’ultimo comma contiene una disposizione relativa alla forma che debbono assumere i provvedimenti del tribunale, che dispone con decreti motivati laddove non sia prevista una forma diversa. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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