Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza | Decreto Legislativo | 12/01/2019 | n. 14 | Fonte: GU n.38 del 14-2-2019 |
1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell’intera procedura e:
a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;
b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;
c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.