Art. 121 – Presupposti della liquidazione giudiziale

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.

Relazione Illustrativa Art. 121
La prima norma del Titolo V ha per oggetto la “liquidazione giudiziale”, e cioè la procedura che sostituisce il fallimento e finalizzata a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. La definizione della procedura muove dal presupposto che il fallimento ha perso negli anni la sua connotazione di strumento volto essenzialmente ad espellere dal mercato l’imprenditore insolvente, gravato anche dal marchio della colpevole incapacità di corretta gestione degli affari. La mancata riuscita dell’attività imprenditoriale non è dunque valutata quale esclusiva conseguenza di colpevole inettitudine o di attività fraudolente, ma quale possibile evento che può interessare un’attività intrinsecamente connotata dal rischio economico, dunque non solo è stata confermata l’esclusione di qualsiasi sanzione automaticamente conseguente alla decozione, ma è stato anche modificato il titolo della procedura, in considerazione del risalente stigma legato alla qualifica di fallito. L’art. 121 delimita l’ambito di applicabilità soggettivo ed oggettivo della liquidazione giudiziale individuandoli, quanto al primo, nell’imprenditore commerciale, e quindi, come di desume dall’art. 1, in chi esercita, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, industriale o artigiana, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di persone o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti qualificati pubblici dalla legge. Sono escluse dalla liquidazione giudiziale, in quanto assoggettate ad una specifica procedura semplificata denominata liquidazione controllata del sovraindebitato (Capo IX del Titolo V), l’impresa minore come definita nell’art. 2 comma 1, lett. d), caratterizzata dal mancato superamento delle soglie dimensionali quanto all’attivo patrimoniale, ai ricavi e all’indebitamento e l’impresa agricola, per la specificità dell’attività che ne costituisce oggetto e per la necessità di tener conto del duplice rischio al quale essa è soggetta: quello che deriva dalle incertezze dell’ambiente naturale, oltre che quello (comune anche alle altre tipologie di imprese) legato all’andamento del mercato. Requisito oggettivo per l’apertura della liquidazione giudiziale è la sussistenza dello stato di insolvenza quale definito, in continuità con l’attuale disciplina, nell’art. 2, comma 1 lett. b). Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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