Art. 15 – Commissario giudiziale

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274
Decreto Legislativo08/07/1999 n. 270Fonte: GU n.185 del 9-8-1999

1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

2. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza. La rappresentanza è esercitata da almeno due di essi.

3. Si applicano al commissario giudiziale le disposizioni degli articoli 37, 38, primo e secondo comma, e 39 della legge fallimentare, salvo quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, e 47 del presente decreto.

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