Art 16 – Sostituzione del commissario giudiziale

Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274
Decreto Legislativo08/07/1999 n. 270Fonte: GU n.185 del 9-8-1999

1. Se occorre procedere alla sostituzione del commissario giudiziale il tribunale richiede al Ministro dell’industria di indicare il nuovo commissario, stabilendo il termine entro il quale l’indicazione deve pervenire.

2. Il tribunale nomina il nuovo commissario in conformità dell’indicazione del Ministro, ovvero autonomamente, se l’indicazione stessa non è pervenuta nel termine.

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