Art. 168 – Pagamento di cambiale scaduta

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l’azione cambiaria di regresso. In tal caso, l’ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

Relazione Illustrativa Art. 168
La disposizione corrisponde all’attuale art. 68 l. fall. e pone un’eccezione alla revocabilità del pagamento ottenuto dal creditore nel caso in cui quest’ultimo abbia dovuto accettarlo pena la perdita dell’azione cambiaria di regresso (art. 80 legge cambiaria). In tale caso la revocatoria per la somma riscossa può essere indirizzata verso l’ultimo obbligato in via di regresso per il quale il curatore è in grado di provare la conoscenza dello stato di insolvenza dell’obbligato principale quando ha tratto o girato la cambiale. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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