Art. 167 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell’azione è costituito dalla conoscenza dello stato d’insolvenza della società.

Relazione Illustrativa Art. 167
La disposizione corrisponde all’attuale 67-bis della l. fall. e prevede la revocabilità di atti che non incidono direttamente sul patrimonio della società assoggettata alla liquidazione giudiziale, ma su quello, separato, destinato ad uno specifico affare, allorquando il loro compimento sia comunque pregiudizievole per la società. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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