Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza | Regolamento Europeo | 20/05/2015 | n. 848 | Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015 |
Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l’apertura della procedura di insolvenza, un debitore disponga a titolo oneroso:
a) di un bene immobile,
b) di una nave o di un aeromobile soggetti all’iscrizione in un pubblico registro, o
c) di valori mobiliari la cui esistenza necessita l’iscrizione in un registro previsto dalla legge,
la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro.