Art. 17 – Tutela del terzo acquirente

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l’apertura della procedura di insolvenza, un debitore disponga a titolo oneroso:

a) di un bene immobile,

b) di una nave o di un aeromobile soggetti all’iscrizione in un pubblico registro, o

c) di valori mobiliari la cui esistenza necessita l’iscrizione in un registro previsto dalla legge,

la validità di detto atto è disciplinata dalla legge dello Stato nel cui territorio è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro.

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