Art. 19 – Composizione della crisi

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Su istanza del debitore, formulata anche all’esito dell’audizione di cui all’articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.

2. Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.

3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali.

4. L’accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l’organismo e non è estensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L’accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese.

Relazione Illustrativa Art. 19
Mentre la procedura di allerta è finalizzata a far emergere tempestivamente la crisi dell’impresa, ricercando, con l’ausilio degli organi di controllo o dello stesso OCRI e senza coinvolgere i creditori, una soluzione alla crisi principalmente mediante l’adozione di misure riorganizzative dell’attività imprenditoriale, diversa è la prospettiva dell’istituto della composizione assistita della crisi, al cui interno, nel presupposto che sia imprescindibile la ristrutturazione del debito, la soluzione viene ricercata mediante una trattativa con i creditori, favorita dall’intervento dell’OCRI che si pone come una sorta di mediatore attivo tra le parti. L’articolo 19 prevede che l’iniziativa per l’attivazione del procedimento di composizione assistita della crisi appartenga solo al debitore, il quale può rivolgere all’OCRI l’istanza di intervento all’esito dell’audizione, ma anche prima e a prescindere dalla stessa. Ricevuta l’istanza, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi da utilizzare per ricercare una soluzione concordata con i creditori e incarica il relatore di seguire le trattative, anche facendosi parte attiva, se ciò sia utile per favorire l’accordo con l’autorevolezza che gli deriva dal ruolo. Il termine può essere prorogato fino ad un massimo di tre mesi solo se risulta che le trattative segnano un progresso verso la soluzione concordata. Nel più breve tempo possibile il collegio deve acquisire dal debitore una relazione aggiornata sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa ed un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali, con l’indicazione dell’ammontare dei crediti e delle eventuali cause di prelazione; in alternativa, su istanza del debitore che non sia in condizioni di produrre la suddetta documentazione, il collegio può provvedere esso stesso a redigerla, suddividendo, se del caso, i compiti tra i suoi componenti conformemente alle diverse professionalità. La ragione dell’acquisizione di tale documentazione si spiega con l’opportunità di disporre di tutti gli elementi conoscitivi utili a valutare la situazione dell’impresa e ad individuare il possibile oggetto delle trattative, ma anche al fine di precostituire la documentazione necessaria per l’accesso ad una procedura concorsuale, così realizzandosi evidenti economie di tempi e costi procedurali in linea con il principio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l), legge delega n. 155/2017. Con le stesse finalità, il comma 3 consente al collegio, su richiesta del debitore, di attestare la veridicità dei dati aziendali. Il falso nell’attestazione è sanzionato penalmente dall’art. 345. Dispone l’ultimo comma che se, all’esito delle trattative, il debitore raggiunge un accordo con i creditori, detto accordo debba essere formalizzato per iscritto e depositato presso l’OCRI, che può consentirne la visione e l’estrazione di copie solo a coloro che l’hanno sottoscritto. Ove le descritte formalità vengano osservate, l’accordo ha la stessa efficacia degli accordi che danno attuazione al piano attestato di risanamento, con i conseguenti corollari in termini di esenzione dalla revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale. Presupposto evidente di tale beneficio è che l’accordo sia stato raggiunto con la supervisione e l’approvazione del collegio, il quale, quindi, si rende indirettamente garante della fattibilità del piano sottostante l’accordo. E’ rimessa al debitore, con il consenso dei creditori interessati, la decisione di iscrivere o meno l’accordo nel registro delle imprese, rendendolo così conoscibile ai terzi. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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