Art. 198 – Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonchè l’elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l’indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.

2. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell’ultimo esercizio, se non è stato presentato dal debitore nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati dal debitore a norma dell’articolo 39.

Relazione Illustrativa Art. 198
L’articolo in esame disciplina la formazione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e la redazione del bilancio dell’ultimo esercizio senza sostanziali modifiche rispetto all’art. 89 l.f.. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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