Art. 229 – Restituzione di somme riscosse

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di revocazione.

2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

Relazione Illustrativa Art. 229
La disposizione è ripetitiva dell’art. 114 l.fall. sulla irripetibilità dei pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto e sulla restituzione di somme riscosse dai creditori e non dovute. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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