Art. 268 – Liquidazione controllata

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

2. La domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l’insolvenza riguardi l’imprenditore, dal pubblico ministero.

3. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

4. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.

Relazione Illustrativa Art. 268
La liquidazione controllata è il procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. La disciplina trova il suo antecedente in quella contenuta nella sezione seconda del capo secondo della l. 27 gennaio 2012, n. 3 sulla liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato. Considerato che la liquidazione concerne patrimoni tendenzialmente di limitato valore e situazioni economico finanziarie connotate da limitata complessità, la procedura è semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale. La legittimazione a richiedere l’apertura della liquidazione controllata appartiene in primo luogo al debitore. Possono richiederla anche i creditori, ma solo se a carico del debitore pendono procedure esecutive individuali, ritenute chiaro indizio di crisi o insolvenza. E’ prevista anche la legittimazione del pubblico ministero, ma l’interesse pubblico che la giustifica si ritiene sussistere solo se il debitore è un imprenditore e unicamente se lo stesso si trova in stato di insolvenza. L’estensione della legittimazione appena richiamata a creditori e pubblico ministero costituisce attuazione dello specifico criterio di delega di cui all’articolo 9, comma 1, lettera h), della legge n. 155 del 2017. Alcuni componenti del patrimonio sono esclusi dalla liquidazione, come già previsto dall’art. 14-ter, comma 6, della l. 27 gennaio 2012, n. 3: a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. Come previsto anche per la liquidazione giudiziale, dalla data di deposito della domanda, ai soli fini del concorso, e fino alla chiusura della liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali, salvo che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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