Art. 276 – Chiusura della procedura

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. La procedura si chiude con decreto.

2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell’articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

Relazione Illustrativa Art. 276
Anche la chiusura della procedura ricalca quella della liquidazione giudiziale in quanto si prevede che, una volta accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e approvato il rendiconto, il giudice dichiari chiusa la liquidazione controllata. E’ altresì previsto che il giudice, con il medesimo decreto e su istanza del liquidatore autorizzi il pagamento del compenso liquidato al professionista a norma dell’articolo 275, comma 3, nonché lo svincolo delle somme eventualmente accantonate e che ordini la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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