Art. 29 – Annotazione in pubblici registri di un altro Stato membro

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. Qualora la legge di uno Stato membro in cui si trovi una dipendenza del debitore, iscritta in un pubblico registro di tale Stato membro, ovvero la legge dello Stato membro in cui vi sono immobili appartenenti al debitore, esigano che le informazioni sull’apertura di una procedura d’insolvenza di cui all’articolo 28 siano annotate nei registri immobiliari, nei registri delle imprese o in altro pubblico registro, l’amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato adottano tutte le misure necessarie per garantire detta annotazione.

2. L’amministratore delle procedure di insolvenza o il debitore non spossessato possono chiedere tale annotazione in qualunque altro Stato membro, a condizione che la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro consenta tale annotazione.

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