Art. 292 – Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. I crediti che la società o l’ente o la persona fisica esercente l’attività di direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell’anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale, si applica l’articolo 164.

2. La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, non si applica ai finanziamenti previsti dall’articolo 102.

Relazione Illustrativa Art. 292
Anche la disposizione di questo articolo ha un suo preciso referente nella legge delega (articolo 3, comma 1, lettera f)). E’ quindi prevista la postergazione dei crediti che la società o l’ente o la persona fisica esercente l’attività di direzione o coordinamento vanta nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore. Nel caso in cui i crediti sono stati rimborsati nell’anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale, è prevista espressamente l’applicazione del rimedio dell’inefficacia dei crediti postergati. E’ fatta salva, al comma 2 dell’articolo in esame, l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 102 sui finanziamenti prededucibili dei soci. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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