Art. 31 – Prestazioni a favore del debitore

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. Colui che in uno Stato membro adempie un’obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, laddove avrebbe dovuto eseguirla a favore dell’amministratore della procedura, è liberato se non era informato dell’apertura della procedura.

2. Sino a prova contraria, si presume che colui il quale adempie la propria obbligazione prima delle misure di pubblicità di cui all’articolo 28 non fosse a conoscenza dell’apertura della procedura di insolvenza. Si presume invece, sino a prova contraria, che colui il quale l’abbia eseguita dopo le misure di pubblicità fosse a conoscenza dell’apertura della procedura.

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