Art. 311 – Liquidazione dell’attivo

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione.

2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.

3. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

Relazione Illustrativa Art. 311
L’art. 311 detta le regole sulla formazione dello stato passivo. La principale differenza, rispetto alla liquidazione giudiziale, alla quale per il resto si rinvia, è rappresentata dal ruolo del commissario liquidatore, il quale forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti, che diviene esecutivo con il deposito nella cancelleria del tribunale nel cui circondario l’impresa o l’ente ha il proprio centro degli interessi principali. L’autorità giudiziaria interviene nel procedimento solo nella fase dell’impugnazione, disciplinata mediante rinvio alle norme corrispondenti dettate per la liquidazione giudiziale. Con riferimento alla liquidazione delle imprese che esercitano il credito restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all’accertamento dei crediti chirografari. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

Lascia un commento