Art. 312 – Ripartizione dell’attivo

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono distribuite secondo l’ordine stabilito nell’articolo 221.

2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

3. Le domande tardive per l’ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell’articolo 225.

4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell’articolo 227.

Relazione Illustrativa Art. 312
L’art. 312 riproduce il testo dell’art. 210 della l. fall., attribuendo al commissario liquidatore il compito di procedere alla liquidazione dell’attivo. La norma prevede che la vendita degli immobili o di beni mobili in blocco debba essere autorizzata dall’autorità che vigila sulla liquidazione, con il parere del comitato di sorveglianza. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

Lascia un commento