Art. 313 – Chiusura della liquidazione

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Prima dell’ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all’autorità che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 e liquida il compenso al commissario.

2. Dell’avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili con le modalità di cui all’articolo 308, comma 4 ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall’autorità che vigila sulla liquidazione.

3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del comma 1 per i creditori e dall’inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all’autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 124.

4. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell’articolo 231 e, se del caso, degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Relazione Illustrativa Art. 313
La norma regola la ripartizione dell’attivo, prevedendo anche, come già l’art. 212 della l. fall., la possibilità di distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, previa acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione. L’unica novità è rappresentata dalla previsione secondo la quale, in caso di insufficienza dei fondi disponibili per il pagamento dei debiti, il commissario liquidatore chiede l’accertamento dello stato d’insolvenza e, se ne ricorrono le condizioni, l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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