Art. 344 – Sanzioni per il debitore e per i componenti dell’organismo di composizione della crisi

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo IX del titolo V, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II, effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;

d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.

2. Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all’articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.

3. Il componente dell’organismo di composizione della crisi che nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 268 e 283 rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all’articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

4. Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell’organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

Relazione Illustrativa Art. 344
Il capo IV è intitolato ai reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e ai reati commessi nella procedura di composizione della crisi. In particolare l’articolo 344 dello schema di decreto è volto a punire le condotte di falso commesse al fine di ottenere l’accesso alle relative procedure, ivi compreso il c.d. concordato minore, e a quelle di liquidazione controllata del sovraindebitato. La previsione di disposizioni penali discende dall’opzione di regolare in maniera unitaria all’interno del codice della crisi istituti già presenti nel sistema e regolati dalla legge 27 gennaio 2012, n.3, che già stabiliva identiche sanzioni all’articolo 16 della legge citata. L’articolo 344 in commento riproduce pertanto, attraverso il rinvio ai corrispondenti istituti del codice, le disposizioni vigenti. Il comma 2 ha invece contenuto di novità e prevede le medesime pene quando sia prodotta documentazione falsa o contraffatta al fine di ottenere l’accesso alla procedura di esdebitazione, come regolata dall’art.283 del codice o nell’ipotesi in cui il debitore incapiente, ammesso ad usufruire del beneficio dell’esdebitazione, non adempia agli obblighi informativi a suo carico. L’esdebitazione del debitore incapiente è infatti istituto nuovo e sarebbe irragionevole immaginare che il debitore, ammesso a godere del beneficio dell’esdebitazione senza nulla corrispondere ai propri creditori, vada esente da pena quando abbia attestato il falso per poter accedere al beneficio. Il comma 3, come già l’art. 16 della legge n.3 del 2012, prevede sanzioni penali per il componente dell’organismo di composizione che attesti il falso con riguardo alla consistenza del patrimonio del debitore. In questo ambito, l’unico elemento di novità è rappresentato dall’estensione delle medesime sanzioni al componente dell’OCC che attesti il falso nella procedura disciplinata dall’art. 283. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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