Art. 39 – Obblighi del debitore che chiede l’accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il debitore che chiede l’accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.

2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

3. Quando la domanda ha ad oggetto l’assegnazione dei termini di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. L’ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell’art.44, comma 1, lettera a).

Relazione Illustrativa Art. 39
L’articolo 39 elenca la documentazione che il debitore deve depositare, qualunque sia la procedura alla quale chiede di accedere. La norma non distingue espressamente tra tipologie di imprenditori e in funzione dei differenti obblighi di tenuta delle scritture contabili cui essi sono sottoposti, giacché si propone di operare da riferimento generale ogni qual volta il debitore proponga una domanda di accesso alla soluzione concorsuale e giudiziale della crisi o dell’insolvenza. Ciò al fine di porre il tribunale nella condizione di disporre subito di tutti gli elementi conoscitivi necessari per gestire la situazione di crisi. Una documentazione essenziale è costituita dalla certificazione sulla situazione debitoria attinente a particolari debiti, come quelli tributari e attinenti ai contributi, oltre che ai premi assicurativi. Per essi gli articoli 363 e 364 disciplinano un’apposita procedura volta ad assicurare l’effettività della messa a disposizione di tale certificazione. Fino a quando tale procedura non sarà pienamente operativa, sarà la cancelleria ad acquisire gli stessi dati, così da irrobustire a beneficio delle parti il corredo informativo del processo e assicurarne la massima attendibilità. Concreta traduzione del dovere di lealtà attiva enunciato all’articolo 4 è la previsione che il debitore deve dare conto degli atti di rilevante disposizione, cioè di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti, termine corrispondente a quello di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria, così da acquisire ogni elemento idoneo a permettere le valutazioni di convenienza sulle sue proposte. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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