Art. 46 – Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura di cui all’articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all’articolo 44, comma 1.

2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.

3. Successivamente al decreto di apertura e fino all’omologazione, sull’istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato.

4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.

5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l’autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

Relazione Illustrativa Art. 46
La disposizione si pone in una linea di continuità rispetto alla disciplina previgente. La richiesta di autorizzazione riguarda gli atti di straordinaria amministrazione che il debitore intenda compiere «dopo il deposito della domanda di accesso». In assenza dell’autorizzazione del tribunale o del giudice delegato gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca dei termini concessi. I crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili e le ipoteche giudiziali, iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso, sono inefficaci rispetto ai crediti anteriori. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

Lascia un commento