Art. 48 – Corrispondenza diretta al fallito

Legge fallimentare
Regio decreto16/03/1942 n. 267Fonte: GU n.81 del 6-4-1942

1. Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.

2. La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore.

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