Raffronto art. 148 CCI – art. 48 L.Fall.

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Art. 148 - Corrispondenza diretta al debitore

1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.

2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.

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Art. 48 - Corrispondenza diretta al fallito

1. Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. 2. La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore.

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