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Art. 148 - Corrispondenza diretta al debitore 1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale. 2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore. Vedi dettagli su questo Articolo | Art. 48 - Corrispondenza diretta al fallito 1. Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. 2. La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore. Vedi dettagli su questo Articolo |