Art. 52 – Sospensione della liquidazione, dell’esecuzione del piano o degli accordi

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell’attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l’inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell’attuazione del piano o dei pagamenti.

2. La corte di appello può disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuità aziendale.

3. L’istanza di sospensione si propone per il reclamante con il reclamo e per le altre parti con l’atto di costituzione; il presidente, con decreto, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto siano notificate alle altre parti e al curatore o al commissario giudiziale, nonchè al pubblico ministero.

4. La corte di appello decide con decreto contro il quale non è ammesso ricorso per cassazione.

Relazione Illustrativa Art. 52
L’art. 52 si pone in una linea di continuità rispetto alla disciplina previgente e prevede che la sentenza di omologazione o di apertura della liquidazione giudiziale sia immediatamente efficace, sia in primo grado che in esito al giudizio di reclamo. In entrambi i casi la sentenza produce i propri effetti dalla data di pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, codice procedura civile, mentre gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dall’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. La corte di appello, investita del gravame, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell’attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ordinando l’inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell’attuazione del piano o dei pagamenti. L’istanza di sospensione può essere proposta solo con l’atto di reclamo e la decisione della corte, in ossequio a consolidato indirizzo interpretativo in materia cautelare, non è ulteriormente impugnabile essendo espressamente escluso il ricorso per cassazione. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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