Art. 54 – Misure cautelari e protettive

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, piu’ idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

3. Le misure protettive di cui al comma 2 possono essere richieste dall’imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all’articolo 57 e la proposta di accordo corredata da un’attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all’articolo 61.

4. Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell’articolo 20 dal debitore che ha presentato l’istanza di composizione assistita della crisi o sia stato convocato dall’OCRI, la domanda, su istanza del debitore, può essere pubblicata nel registro delle imprese.

5. Il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza fissa con decreto l’udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della domanda. Con provvedimento motivato il presidente del tribunale può fissare l’udienza di cui al primo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All’esito dell’udienza, provvede, senza indugio, con decreto motivato, fissando la durata delle misure.

6. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a) per il deposito degli accordi di ristrutturazione, deposita domanda di apertura del concordato preventivo.

7. L’amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all’articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti creditori secondo la procedura concorsuale aperta.

Relazione Illustrativa Art. 54
La domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo o per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione può essere accompagnata dalla richiesta di misure protettive o cautelari. Gli effetti protettivi, diversamente da quanto avviene per le misure cautelari, si producono, sempre che il debitore ne abbia fatto richiesta, dalla data della pubblicazione della domanda di accesso nel registro delle imprese. Tuttavia, è escluso ogni automatismo prolungato, giacché, come previsto dall’art. 55, le misure protettive dovranno essere espressamente confermate dal tribunale con proprio decreto, nel termine di trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Le misure cautelari sono analoghe a quelle già previste dall’articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La formulazione della norma, nel connotare il provvedimento del requisito dell’atipicità, pur senza ovviamente escludere il ricorso a misure conservative del patrimonio, richiama il disposto dell’articolo 700 codice procedura civile, ma utilizza, in luogo dell’espressione «assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione», quella, diversa, di «assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza» che dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti, ad indicare l’esigenza che il contenuto della misura richiesta non sia modellato interamente sul contenuto di quelle pronunce: non si avrà perciò, esemplificando, una provvisoria dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo. Potranno essere dunque richieste misure "tipiche", come il sequestro conservativo o la sospensione delle procedure esecutive e cautelari, ma anche misure atipiche, in particolare di carattere inibitorio, come la giurisprudenza formatasi sulla previgente normativa fallimentare aveva consentito. Tra le misure possibili si annovera anche quella di nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio del debitore, sulla falsariga del sequestro giudiziario di cui all’articolo 670 codice procedura civile. Il comma 5 disciplina il procedimento e prevede che il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza fissi con decreto l'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni –che possono divenire quarantacinque in casi particolari- dal deposito della domanda. All’esito dell'udienza, il tribunale provvede con decreto motivato, fissando la durata delle misure. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), per il deposito degli accordi di ristrutturazione, deposita domanda di apertura del concordato preventivo. Si tratta di previsione inserita recependo un’osservazione della Commissione Giustizia della Camera, coerente con la possibilità, prevista dal comma 3, di ottenere misure protettive anche a seguito della presentazione di un ricorso "in bianco" (si valuti l’opportunità, all’articolo 54, di chiarire, al comma 3, che le misure protettive possono essere richieste dall’imprenditore anche prima del deposito della domanda di omologazione e, al comma 5, che le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice, deposita domanda di apertura di concordato preventivo). Con una previsione significativa dell’esigenza di raccordare la disciplina interna con quella dell’Unione Europea, evidenziata dall’articolo 1, comma 2, della legge delega n. 155/2017, il comma 7 dell’articolo 54 riconosce la legittimazione ad agire anche all’amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848 quando nel territorio dello Stato sia stata presentata la domanda di accesso e o anche nel caso in cui essa manchi, e dunque non venga aperta alcuna procedura concorsuale. Per questa seconda eventualità l’amministratore richiedente dovrà indicare nella richiesta le condizioni di effettivo e imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti creditori secondo la procedura concorsuale aperta presso lo Stato. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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