1. Premessa.
Il sistema delle misure protettive funzionali e connesse allo sviluppo della procedura di concordato è stato profondamente rivisto e modificato dal Legislatore della Riforma.
L’art. 168 l.fall. prevede che “dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano”.
2. Le misure protettive nel Codice della Crisi
La disciplina delle “nuove” misure protettive è contenuta negli artt. 54 e 55 del CCI (norme che chiudono la parte del Codice della Crisi dedicata al c.d. procedimento unitario).
La disciplina accomuna nell’ambito della medesima sezione i provvedimenti cautelari che possono essere assunti nell’ambito delle procedure concorsuali e le misure “protettive” (così come definite dall’art. 2, lett. p) CCI) funzionali alla richiesta di accesso ad una procedura di regolazione della crisi.
La novità di maggior rilievo ed impatto anche sul piano pratico è contenuta nel secondo comma dell’art. 54 CCI, a mente del quale “se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’art. 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano”.
Ciò significa, in altri termini, che ad esito dell’entrata in vigore del Codice della Crisi, la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo non determinerà di per sè ed in via automatica la protezione del debitore da eventuali iniziative di carattere esecutivo da parte di soggetti terzi, bensì tale tutela potrà essere ottenuta unicamente in ragione di una esplicita richiesta che il debitore dovrà formulare contestualmente al deposito della domanda di accesso alla procedura concorsuale.
Allo stato si deve quindi ritenere che il debitore che per mero errore dimentichi di formulare un’esplicita richiesta di misure protettive non possa poi successivamente recuperare tale omissione, stante una formulazione della norma che appare sufficientemente chiara nello stabilire che la domanda in tal senso può (rectius debba) essere formulata unicamente “nella domanda di cui all’art. 40”.
I profili di novità non si fermano qui.
Il terzo comma dell’art. 55 CCI stabilisce infatti che nel caso di cui il debitore abbia fatto effettivamente richiesta di misure protettive ai sensi dell’art. 54, secondo comma CCI, il giudice a cui è stata assegnata la trattazione della procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, svolta una sommaria istruttoria, debba confermare o revocare con decreto le misure protettive, stabilendo – in caso di conferma – la durata delle stesse.
Così, se da un lato la richiesta di misure protettive formulata nella domanda ex art. 40 CCI determina di per sè ed in via automatica la concessione delle stesse, dall’altro la permanenza nel tempo delle misure protettive così ottenute è rimessa al vaglio del Tribunale, chiamato a verificare – anche sulla base di sommarie informazioni – l’opportunità di revocare o confermare tali misure.
La medesima norma precisa poi che il decreto di conferma o revoca dovrà essere depositato entro il termine di trenta giorni dall’iscrizione nel registro imprese della domanda di cui all’art. 40 CCI. Laddove tale termine – senza alcun profilo di responsabilità in capo al debitore – non sia rispettato dal Tribunale è prevista la cessazione degli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell’art. 54, secondo comma, CCI.
3. La durata massima delle misure protettive nel Codice della Crisi.
Con riferimento alla durata delle misure protettive occorre poi considerare che la valutazione del Tribunale dovrà certamente tenere in considerazione il disposto dell’art. 8 CCI, a mente del quale “la durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe“.
Tale norma imporrà al Tribunale non solo di limitare entro il lasso di tempo massimo indicato dall’art. 8 CCI la durata delle misure protettive, ma anche di verificare l’eventuale durata delle misure protettive di cui il debitore dovesse aver beneficiato – in conformità all’art. 20 CCI – nell’ambito della procedura di composizione assistita della crisi, dovendosi considerare anche la durata di tali misure ai fini del computo dei dodici mesi di cui all’art. 8 CCI.
4. Conclusioni.
Il sistema così delineato appare quindi stravolgere la disciplina tracciata al riguardo dalla Legge Fallimentare, se è vero che:
- diversamente da quanto previsto dall’art. 168 L.F. l’impossibilità per i creditori aventi titolo o causa anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive non si determina in via automatica, ma richiede una espressa richiesta in tal senso da parte del debitore nella domanda ex art. 40 CCI;
- nel caso in cui tale richiesta sia effettuata, gli effetti protettivi si producono in via automatica per un lasso di tempo pari a trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro imprese, ma la perdurante efficacia degli stessi è soggetta ad una tempestiva conferma da parte del Tribunale, che, nel valutarli, si deve altresì esprimere in ordine alla loro durata nel tempo;
- la mancata tempestiva conferma da parte del Tribunale determina il venir meno degli effetti protettivi, senza necessità di ulteriori provvedimenti;
- in ogni caso la durata massima delle misure protettive non potrà superare i dodici mesi, dovendosi computare a tal fine anche le misure protettive eventualmente concesse nell’ambito del procedimento di composizione assistita della crisi.
Per maggiori approfondimenti sulle tematiche brevemente accennate si rinvia al contenuto della Circolare n. 06 sul Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza“: “Disposizioni del Codice della Crisi e dell’insolvenza entrata in vigore il 16 marzo 2019” – Disponibile anche in abbonamento