Art. 85 – Rapporti con le convenzioni

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. Il presente regolamento sostituisce nelle relazioni tra gli Stati membri, per le materie che ne sono oggetto, le convenzioni stipulate fra due o più Stati membri, in particolare:

a) la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull’autorità e sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l’8 luglio 1899;

b) la convenzione tra il Belgio e l’Austria sul fallimento, il concordato e la dilazione di pagamento (con protocollo aggiuntivo del 13 giugno 1973), firmata a Bruxelles il 16 luglio 1969;

c) la convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, sull’autorità e sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;

d) il trattato tra la Germania e l’Austria in materia di fallimento e concordato, firmato a Vienna il 25 maggio 1979;

e) la convenzione tra la Francia e l’Austria sulla competenza giudiziaria, sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni in materia di fallimento, firmata a Vienna il 27 febbraio 1979;

f) la convenzione tra la Francia e l’Italia sull’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;

g) la convenzione tra l’Italia e l’Austria in materia di fallimento e concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977;

h) la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all’Aia il 30 agosto 1962;

i) la convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (con il relativo protocollo), firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934;

j) la convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e l’Islanda sul fallimento, firmata a Copenaghen il 7 novembre 1933;

k) la convenzione europea su determinati aspetti internazionali del fallimento, firmata ad Istanbul il 5 giugno 1990;

l) la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno di Grecia sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze, firmata ad Atene il 18 giugno 1959;

m) l’accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica d’Austria sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione dei lodi e delle decisioni arbitrali in materia commerciale, firmato a Belgrado il 18 marzo 1960;

n) la convenzione tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960;

o) l’accordo tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e il Regno del Belgio sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Belgrado il 24 settembre 1971;

p) la convenzione tra il governo della Jugoslavia e la Francia sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 18 maggio 1971;

q) l’accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 22 ottobre 1980 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e la Grecia;

r) l’accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 23 aprile 1982 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e Cipro;

s) il trattato tra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica francese sull’assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile, familiare e commerciale, firmato a Parigi il 10 maggio 1984 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e la Francia;

t) il trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca e l’Italia;

u) l’accordo tra la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lituania sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici, firmato a Tallinn l’11 novembre 1992;

v) l’accordo tra l’Estonia e la Polonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, del lavoro e penale, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998;

w) l’accordo tra la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, familiare, del lavoro e penale, firmato a Varsavia il 26 gennaio 1993;

x) la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale e il relativo protocollo, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972;

y) la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974;

z) l’accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica ellenica sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato ad Atene il 10 aprile 1976;

a bis) l’accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica di Cipro sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 29 aprile 1983;

a ter) l’accordo tra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull’assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989;

a quater) il trattato tra la Romania e la Repubblica ceca sull’assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Bucarest l’11 luglio 1994;

a quinquies) il trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull’assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici nelle cause civili, firmato a Bucarest il 15 maggio 1999.

2. Le convenzioni di cui al paragrafo 1 continuano a produrre effetti nelle materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 1346/2000 per quanto riguarda le procedure iniziate prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo.

3. Il presente regolamento non si applica:

a) in uno Stato membro qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare derivanti da una convenzione stipulata da detto Stato membro con uno o più paesi terzi prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1346/2000,

b) nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare e di liquidazione di società insolventi derivanti da accordi con il Commonwealth esistenti al momento dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1346/2000.

Lascia un commento