Il curatore può chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca.

Giurisprudenza | Categorie: Crisi d'impresa, Fallimento | Cassazione Penale - Sez. Unite, 26/09/2019 n. 95936

Massima

Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale.

La dichiarazione di fallimento conferisce alla curatela la disponibilità di tutti i beni del fallito esistenti alla data del fallimento e quindi anche di quelli già sottoposti a sequestro.

La disponibilità di tali beni, da quel momento, si trasferisce dal fallito agli organi della procedura fallimentare. Di essi, il curatore è incaricato dell’amministrazione della massa attiva nella prospettiva della conservazione della stessa ai fini della tutela dell’interesse dei creditori.

(massima a cura della Redazione Crisi&insolvenza)

In Sintesi

La questione oggetto di acceso dibattito giurisprudenziale e rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale concerne la legittimità del curatore a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale quando il vincolo penale sia stato disposto prima della dichiarazione di fallimento.

La corte Suprema si è espressa nel 2014 con la Sentenza n. 11170 resa a Sezioni Unite, escludendo la possibilità per il curatore fallimentare di proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca dei beni della società fallita. Ciò in quanto, a detta del giudice di legittimità, il curatore non viene considerato titolare dei beni sequestrati. La proprietà di questi ultimi, anche a seguito della dichiarazione di fallimento, non passa in capo al curatore che, viceversa, ne acquisisce solo la disponibilità e l’amministrazione, al fine del soddisfacimento dei creditori.

Il principio così espresso è stato successivamente ripreso e precisato dalla giurisprudenza di legittimità che ha confermato la carenza di legittimazione del curatore a impugnare i provvedimenti di sequestro emessi anteriormente alla dichiarazione di fallimento. (cfr. Cass. Pen., n. 42469 del 12.07.2016).

E’ stato infatti osservato che la dichiarazione di fallimento successiva al sequestro non attribuisce alla curatela la disponibilità dei beni del fallito. Quest’ultimo conserva il diritto di proprietà degli stessi.

Viceversa, qualora la dichiarazione di fallimento preceda il sequestro, la misura interviene su beni già nella disponibilità del curatore che conseguentemente risulta legittimato a impugnare.

Con la recente pronuncia del 26 settembre 2019, n. 45936 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato che il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale. Tale principio corrisponde peraltro a quanto disposto dall’ art. 42 l.fall., ai sensi del quale, la dichiarazione di fallimento conferisce alla curatela la disponibilità di tutti i beni del fallito esistenti alla data del fallimento e quindi anche di quelli già sottoposti a sequestro. Di essi, il curatore è incaricato dell’amministrazione della massa attiva nella prospettiva della conservazione della stessa ai fini della tutela dell’interesse dei creditori.

A identica prospettiva è giunto anche il legislatore della Riforma del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019) che ha riconosciuto espressamente la legittimazione del curatore a proporre richiesta di riesame, appello e ricorso per cassazione avverso il decreto di sequestro e le relative ordinanze (cfr. art 320 C.C.I.). In tal senso, anche l’art. 318 C.C.I. stabilisce che, dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, il curatore può chiedere al giudice la revoca del sequestro preventivo dei beni dell’attivo.

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