Sul divieto di domande nuove in sede di opposizione allo stato passivo.

Giurisprudenza | Categoria: Verifica del passivo | Tribunale di Milano, 02/08/2019 n. 7755

Massima

Il giudizio di opposizione stato passivo ha natura impugnatoria ed è pertanto retto dal principio dell’immutabilità della domanda, con la conseguenza che non possono essere proposte né domande nuove né modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede di insinuazione al passivo.

Non può quindi ritenersi ammissibile la richiesta di riconoscimento della prededuzione del credito insinuato formulata per la prima volta nel giudizio di opposizione.

L’eventuale entrata in vigore – in un momento successivo alla domanda di insinuazione al passivo – di una norma di “interpretazione autentica” non avendo portata innovativa e dunque non potendo essere qualificata alla stregua di uno ius superveniens non può giustificare un mutamento della domanda.

(massima a cura della Redazione Crisi&insolvenza)

In sintesi

In sede di opposizione allo stato passivo non possono essere formulate domande nuove, neppure se fondate su norme di interpretazione autentica successive alla domanda di insinuazione.

Scarica il testo integrale del provvedimento : Tribunale di Milano, 2/08/2019

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