La Corte di Cassazione si pronuncia sulla natura giuridica degli accordi di ristrutturazione.

Giurisprudenza | Cassazione civile - Sez. I, 12/04/2018 n. 9087

Massima

La concessione del termine di cui all’art. 162, comma 1, l.fall., per l’integrazione della proposta e del piano concordatario, può essere disposta anche in favore del debitore che abbia presentato un ricorso in bianco, ex art. 161, comma 6, l.fall., optando, alla scadenza del termine concesso, non già per il deposito della proposta di concordato preventivo, bensì per la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182-bis l.fall., essendo quest’ultima qualificabile come procedura concorsuale alternativa al concordato preventivo.

Il reclamo proposto ex art. 18 l.fall. nei confronti della sentenza dichiarativa di fallimento, emessa contestualmente al decreto che dichiara l’inammissibilità della domanda di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182-bis l.fall., preclude l’impugnazione di quest’ultimo provvedi- mento, difettando nel caso de quo l’interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., poiché tale gravame rivestirebbe carattere meramente duplicativo delle censure già proposte con il reclamo, che assorbe l’intera controversia concernente la crisi dell’impresa.

(massima a cura dell’Avv. Manuel Del Linz)

In sintesi

La Corte di Cassazione si sofferma sulla natura giuridica degli accordi di ristrutturazione dei debiti, consolidando quell’orientamento giurisprudenziale che riconduce gli accordi di cui all’art. 182bis l.fall. a vere e proprie procedure concorsuali.

Scarica il testo integrale del provvedimento:  Cassazione Civile, Sez. I, n. 9087,12/04/2018

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