Massima
Il potere del Tribunale di revocare il concordato in continuità aziendale in conformità al disposto dell’art. 186-bis, ultimo comma l.fall. è legittimamente esercitato qualora muova da un sindacato sull’andamento dei flussi di cassa e dell’indebitamento dell’impresa in relazione all’obiettivo di risanamento della stessa indicato nella proposta e nel piano.
Se da tale verifica emerge che la continuazione dell’attività d’impresa non è coerente con il risanamento della stessa, a danno dei creditori, il giudice di merito è legittimato a revocare il concordato preventivo, senza incorrere in una valutazione di convenienza economica della proposta.
(massima a cura della Redazione Crisi&insolvenza)
In sintesi
La Corte di Cassazione conferma la legittimazione del Tribunale a revocare l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo dopo aver vagliato in termini rigorosi la fattibilità e la concreta realizzabilità del piano al fine del risanamento dell’impresa. Tale verifica non integra una valutazione di convenienza economica della proposta la quale, al contrario, rimane riservata ai creditori.