Revoca del concordato in continuità aziendale se manca la realizzabilità concreta del piano

Giurisprudenza | Categorie: Concordato preventivo, Revoca | Cassazione civile - Sez. I, 30/10/2019 n. 27865

Massima

Il potere del Tribunale di revocare il concordato in continuità aziendale in conformità al disposto dell’art. 186-bis, ultimo comma l.fall. è legittimamente esercitato qualora muova da un sindacato sull’andamento dei flussi di cassa e dell’indebitamento dell’impresa in relazione all’obiettivo di risanamento della stessa indicato nella proposta e nel piano.

Se da tale verifica emerge che la continuazione dell’attività d’impresa non è coerente con il risanamento della stessa, a danno dei creditori, il giudice di merito è legittimato a revocare il concordato preventivo, senza incorrere in una valutazione di convenienza economica della proposta.

(massima a cura della Redazione Crisi&insolvenza)

In sintesi

La Corte di Cassazione conferma la legittimazione del Tribunale a revocare l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo dopo aver vagliato in termini rigorosi la fattibilità e la concreta realizzabilità del piano al fine del risanamento dell’impresa. Tale verifica non integra una valutazione di convenienza economica della proposta la quale, al contrario, rimane riservata ai creditori.

Lascia un commento