Raffronto art. 134 CCI – art. 37 l.fall.

Raffronto Normativa | Lascia un commento


Versione Attuale
Versione Precedente
Art. 134 - Revoca del curatore

1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.

2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore è ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall'articolo 124. Il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.

Vedi dettagli su questo Articolo
Art. 37 - Revoca del curatore

1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d’ufficio, revocare il curatore. 2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori. 3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell’articolo 26; il reclamo non sospende l’efficacia del decreto.

Vedi dettagli su questo Articolo

Lascia un commento