Raffronto art. 151 CCI – art. 52 L.Fall.

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Art. 151 - Concorso dei creditori

1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.

2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonchè ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150.

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Art. 52 - Concorso dei creditori

1. Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. 2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge. 3. Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all’articolo 51.

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