Raffronto art. 205 CCI – art. 97 l.fall.

Raffronto Normativa | Lascia un commento


Versione Attuale
Versione Precedente
Art. 205 - Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

Vedi dettagli su questo Articolo
Art. 97 - Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

Vedi dettagli su questo Articolo

Lascia un commento