Art. 39 – Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura secondaria di insolvenza

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

L’amministratore della procedura principale di insolvenza può impugnare la decisione di apertura della procedura secondaria di insolvenza dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di insolvenza a motivo del fatto che il giudice non ha rispettato le condizioni e i requisiti dell’articolo 38.

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